Certificazione energetica degli edifici
L’attestato di certificazione energetica è un attestato che attribuisce all’immobile una classe energetica in base al consumo di energia. Come accade ad esempio per gli elettrodomestici, ora anche le abitazioni saranno catalogate in base alla loro efficienza energetica e suddivise per classi (da A a G).
Già a partire dal 1 settembre 2007 chi presentava la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgesse più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento era asservito, a fine lavori doveva dotare l’immobile dell’attestato di certificazione energetica. Ora tale obbligo viene esteso agli immobili esistenti e secondo i tempi e le modalità stabilite da ogni singola regione.
Gli obblighi normativi in Regione Lombardia aventi ad oggetto la certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dalla DGR VIII/5018 e s.m.i.
Integrando e modificando la precedente delibera (DGR VIII/5773) il 15 gennaio 2009 è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che disciplina l’obbligo di certificazione energetica per tutte le categorie di immobili, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:
DAL 1° SETTEMBRE 2007
- edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utili superi i 1000 metri quadrati;
- per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti (ad esempio la detrazione del 55% sull’IRPEF a seguito di interventi di riqualificazione energetica);
DAL 1° GENNAIO 2008
- nel caso in cui venga stipulato o rinnovato un contratto di Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, relativo ad edifici pubblici o privati.
DAL 1° LUGLIO 2009
- nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
DAL 1° LUGLIO 2010
- nel caso di stipula di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili.
Si specifica che in caso di donazione o successione non è necessario avere l’attestato di certificazione energetica.
L’attestato di certificazione energetica ha una durata massima di 10 anni dal suo rilascio e deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto delle norme attuative imposte dalla regione di competenza. Per la Regione Lombardia deve essere abilitato dal CENED o da altro ente extraregionale riconosciuto come equivalente.