Novità in materia di rapporti con Enti Pubblici - nuove regole per l'accesso ai cantieri e l'emissione di documenti di trasporto
La legge 13 agosto 2010, n. 156 (pubblicata in G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) ha introdotto, con decorrenza dal 7 settembre 2010, importanti novità in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dei rapporti con gli Enti Pubblici, di tessera identificativa degli addetti nei cantieri e, infine, di controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali nei cantieri medesimi.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti nochè i destinatari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione di lavori, nella prestazione di servizi e/o nella effettuazione di forniture di ogni tipologia di bene a favore di Enti Pubblici (quali, a titolo esemplificativo, i Comuni, le Provincie, le Regioni, l’Esercito, ecc…), hanno l’obbligo di utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per eseguire tutti i movimenti finanziari relativi ai suddetti rapporti o finanziamenti.
In particolare, detti movimenti finanziari (in entrata e in uscita) devono essere eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportando il “codice unico di progetto” (CUP) che individua l’operazione o rapporto contrattuale con l’Ente Pubblico e che deve essere richiesto alla stazione appaltante/committente.Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, devono essere comunicati all’appaltante entro sette giorni dalla loro accensione.
Pur in assenza di chiarimenti operativi ufficiali univoci e in presenza di difformità di parere tra il Ministero degli Interni e l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l’interpretazione prevalente è che:
ü l’obbligo della tracciabilità riguardi anche i contratti già in essere e non ancora conclusi alla data del 7 settembre 2010;
ü sia necessario eseguire a mezzo bonifico bancario o postale i pagamenti effettuati dall’appaltatore a favore del subappaltatore nonché dei fornitori di beni e materie prime e/o dei fornitori dei servizi direttamente connessi al contratto con l’Ente Pubblico;
ü i pagamenti a favore di dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi aventi natura di spesa generale (a titolo meramente esemplificativo, l’Avvocato, il Dottore Commercialista, gli acquisti di cancelleria, il carburante, le spese di pubblicità, ecc…) nonché quelli destinati all’acquisto di beni strumentali devono confluire sul conto corrente dedicato a prescindere dal fatto che siano riferiti o meno a commesse pubbliche. Tuttavia, in questi casi, il pagamento puo’ essere eseguito anche con altri mezzi diversi dal bonifico quali, ad esempio, le ricevute bancarie, i RID, gli assegni bancari e circolari, il POS, la carta di credito purchè lo stesso venga registrato nel conto dedicato. Resta, invece, precluso l’utilizzo di contante;
ü i pagamenti a favore di Enti Previdenziali, assicurativi e istituzionali, di tributi e di imposte (tramite Modello F23 o F24) nonché le rimesse a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale e senza addebito degli importi sul conto dedicato (anche se il soggetto è obbligato alla tracciabilità delle transazioni per le commesse pubbliche), mentre resta precluso l’utilizzo di contante;
ü le spese giornaliere (ad esempio quelle di vitto e alloggio) di importo inferiore o uguale a 500 euro relative agli interventi eseguiti a favore di Enti Pubblici possono essere pagate mediante sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l’obbligo di documentazione della spesa. Per tali spese non è richiesto l’addebito sul conto dedicato;
ü non è necessario che per ogni commessa pubblica sia aperto un conto dedicato specifico, ma puo’ esserne utilizzato anche uno solo per tutti i contratti in essere;
ü sul conto dedicato possono confluire anche movimentazioni finanziarie non riconducibili ai rapporti e commesse con gli Enti Pubblici.
Si richiama l’attenzione sulle sanzioni derivanti dall’inosservanza delle regole di tracciabilità sopra illustrate: dal 2% al 20% del valore della transazione eseguita irregolarmente. Peraltro, l’inosservanza delle citate regole comporta anche la risoluzione del contratto anche in considerazione del fatto che nei contratti sottoscritti con appaltatori relativi ai lavori, servizi e forniture con Enti Pubblici deve essere inserita, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, una apposita clausola contemplante gli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa.
Tessera identificativa degli addetti nei cantieri
E’ previsto, per una migliore individuazione dei soggetti operanti in cantiere, l’obbligo di indicare nella tessera di riconoscimento già prevista dalle leggi in materia di sicurezza del lavoro anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l’indicazione del committente.In sintesi, la tessera di riconoscimento dei lavoratori dipendenti DEVE CONTENERE:
- fotografia del lavoratore
- generalità del lavoratore
- indicazione del datore di lavoro
- data di assunzione
- in caso di subappalto la specifica autorizzazione.
La tessera dei lavoratori autonomi deve contenere:
- fotografia
- le proprie generalità
- l’indicazione del committente.
Contrariamente a quanto affermato da alcuni organi di informazione, queste disposizioni si applicano a TUTTI, sia a chi è destinato ad operare in un appalto pubblico che privato, sia in ambito edile che in ambito non edile.
La sanzione, nel caso in cui i tesserini identificativi non dovessero essere conformi alla norma sopra descritta, è la seguente:
- per le imprese: sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore
- per i lavoratori autonomi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali nei cantieri
Quando vengono trasportati materiali impiegati nell’attività del cantiere (ad esempio, calcestruzzo, tondino di ferro, laterizi, legname, ecc…) il documento di trasporto o di consegna relativo a ciascun carico deve obbligatoriamente contenere anche il numero di targa dell’automezzo impiegato e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiale per l’attività dei cantieri. Tali dati si aggiungono alle altre informazioni che sono già oggi obbligatorie (quali, ad esempio, nome e cognome del cedente e cessionario, tipologia e quantità dei beni trasportati, nome e cognome della persona incaricata del trasporto).
Rovato (Bs), 7 settembre 2010